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Scioperi Ryanair: la notizia (non buona) per i passeggeri

“I clienti interessati sono stati contattati tramite e-mail e SMS per quanto riguarda il loro volo e data l’opzione di un trasferimento gratuito sul prossimo volo disponibile, o di un rimborso completo”. È quanto sottolinea Ryanair in una nota in seguito allo sciopero europeo del personale di bordo che ha causato la cancellazione di circa 600 voli. Tuttavia la compagnia aerea irlandese è finita sotto accusa per aver negato ai passeggeri coinvolti dalla protesta la compensazione pecuniaria. Ryanair ha infatti annunciato che “la compensazione non è prevista” in quanto le cancellazioni dei voli “sono state causate da circostanze straordinarie”. E ancora, “secondo la normativa EU261 – ha spiegato la low cost in una nota – la compensazione pecuniaria non è dovuta quando il sindacato agisce in modo ingiustificato e le cancellazioni o ritardi sono totalmente al di fuori del controllo della compagnia aerea”. LE PROTESTE – La posizione di Ryanair è però stata contestata dall’aviazione britannica (CAA), secondo cui – riferisce ‘Il Times’ – “Ryanair dovrebbe pagare 250 euro ai clienti, in linea con la normativa UE in materia di compensazione, se i voli a corto raggio sono stati cancellati entro due settimane dalla partenza”. (Continua a leggere dopo la foto)



L’ente inglese inoltre ritiene che non si possa parlare di “circostanze straordinarie”, come in presenza di condizioni meteorologiche avverse o problemi con il traffico aereo, e che la compagnia “dovrebbe adempiere alle proprie responsabilità in merito ai 600 voli cancellati”. “La decisione di Ryanair di non concedere la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa appare come un vero e proprio illecito”, ha invece lamentato il Codacons, secondo cui il comportamento messo in atto da Ryanair viola in modo palese i regolamenti comunitari e le sentenze della giustizia europea e, in tal senso, si pone al di fuori dalla legge”. Da qui la presentazione, da parte dell’associazione dei consumatori, di un esposto a 28 Procure della Repubblica territorialmente competenti per gli scali dove opera la compagnia irlandese per truffa e frode in commercio. (Continua a leggere dopo la foto)

LA SENTENZA – Quello della compensazione pecuniaria è senza dubbio un tema controverso che, per la sua difficile applicazione, è divenuto più volte oggetto di normativa europea. Un esempio è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 novembre 2009 che stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione a partire da tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato. Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi. (Continua a leggere dopo la foto)

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COMPENSAZIONE NEGATA – La compensazione pecuniaria non è dovuta – si legge sul sito dell’Ente nazionale dell’aviazione civile italiano (Enac) – nel caso in cui: – la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza; – il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso; – nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; – meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.


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