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Inps gestione separata: tutte le novità sulla maternità

 

Anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente gli iscritti alla gestione separata hanno comunque diritto all’indennità per il congedo di maternità. Si tratta di un periodo di assenza obbligatoria dal lavoro e durante questo lasso di tempo la lavoratrice ha diritto all’indennità economica in sostituzione del compenso. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. Attraverso una circolare l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche sulle tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

Il nuovo articolo del Testo Unico maternità/paternità prevede che lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, abbiano diritto all’indennità per congedo di maternità anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

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L’Inps va ancora più nello specifico nel senso che fornisce istruzioni amministrative ed operative sul diritto all’indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento della contribuzione da parte del committente o associante: in particolare le nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati, in quanto non responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva.

Questo perché in questi casi, spiega l’INPS, l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato e l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo. Tuttavia l’indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata non si applicano ai dei liberi professionisti, in quanto lavoratori responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva.

Per quanto riguarda il compenso, durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa per le lavoratrici parasubordinate; 80% di 1/365 del reddito derivante da attività libero professionale. Chiunque avesse bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni può sempre rivolgersi ai Consulenti del Lavoro.

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