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Ferie non godute, la sentenza della Corte europea: ecco a cosa hanno diritto i lavoratori. Tutti i dettagli

 

La Corte europea si pronuncia su un caso avvenuto in Austria e riguarda ferie non godute da parte di un dipendente dimissionario. Pertanto un lavoratore che pone fine al proprio rapporto di lavoro ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite. Anche se il caso riguarda il dipendente austriaco, la sentenza della Corte sarà in grado di fare giurisprudenza. La Corte indica che la direttiva 2003/88 su alcuni aspetti dell’orario di lavoro prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’unione, diritto riconosciuto a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.

Il caso è stato portato davanti agli eurogiudici dall’austriaco Hans Maschek, dipendente pubblico della città di Vienna, che non ha potuto godersi le ferie a causa di una malattia subita nel periodo precedente all’accoglimento della sua domanda di essere pensionato.

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Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza c’è diventa impossibile usufruire delle ferie annuali retribuite, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.

La Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso del dipendente e – ribadendo i principi fondamentali del diritto alle ferie retribuite per sospendere il lavoro e beneficiare del necessario periodo di relax e svago – ha sentenziato che tale diritto deve essere rispettato “indipendentemente dallo stato di salute”.

Secondo la Corte “il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

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