“In attesa di decreti attuativi o circolari esplicative che dovranno chiarire molteplici dubbi e definire con precisione tutte le possibili casistiche, vogliamo fornire agli utenti alcune delucidazioni” sull’inserimento del canone Rai nella bolletta elettrica a partire dal 1 luglio 2016. Lo scrivono Adusbef e Federconsumatori, che in una nota elencano alcune informazioni utili per chiarire la decisione contenuta nella legge di stabilità approvata lo scorso 22 dicembre.
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Intanto, ricordano le due associazioni, l’importo del canone Rai è stato ridotto a 100 euro e la tassa verrà automaticamente addebitata sul contratto di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica. Il pagamento del canone è dovuto solo per la prima casa e una sola volta nella famiglia, a condizione naturalmente che i coniugi e i figli siano tutti residenti nello stesso immobile.
Nel caso in cui due coniugi abbiano la residenza in due immobili diversi il canone verrà addebitato su entrambe le bollette elettriche. Lo stesso dicasi per i figli: se questi ultimi cambiano residenza dovranno pagare il canone nell’immobile (anche se in locazione o in comodato) in cui hanno un’utenza di energia elettrica.
Lo Stato, continua la nota, presume la presenza di almeno un apparecchio televisivo in ogni abitazione di residenza, quindi qualora non si detenga alcun televisore si dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione, valida per un anno: eventuali dichiarazioni mendaci, se accertate dall’autorità giudiziaria, saranno punite penalmente.
Le modalità di presentazione dell’autocertificazione devono essere ancora definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nella legge di stabilità non si fa riferimento al possesso di altre forme digitali di accesso alle trasmissioni televisive. Consigliamo di evitare di inviare autocertificazioni anticipate: è preferibile attendere chiarimenti normativi o comunque eventuali richieste o comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il canone si pagherà in bolletta dal 1 luglio 2016 e comprenderà anche le rate dei mesi precedenti, quindi si pagheranno 70,00 euro in una sola soluzione, poi nelle bollette successive si pagheranno dilazionati 10 euro al mese fino al totale di 100 euro per l’anno 2016. Dal 2017 invece il canone sarà suddiviso in 10 rate, addebitate nella bolletta elettrica nei mesi da gennaio a ottobre.
Chi ha un contratto di fornitura di energia elettrica per un impegno di potenza superiore a 3 kW pagherà il canone allo stesso modo di chi ha impieghi di potenza inferiori, sempre in relazione all’immobile di residenza. Nulla cambia, per il momento, rispetto alle comunicazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno: dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per cessioni, cambi di residenza, furti (allegare denuncia), decesso dell’abbonato.
La norma non prevede sanatorie né preclusioni per eventuali arretrati, che andranno in prescrizione a distanza di 5 anni. L’esenzione è prevista per gli over 75 con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. Infine, ricordano Adusbef e Federconsumatori, gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali continueranno a pagare la stessa quota degli anni precedenti, tramite il bollettino postale e non in bolletta.