Nuove regole per le visite fiscali. La circolare Inps relativa al 2015 presenta novità rispetto al 2014. Importante è notare le differenze tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori del settore privato.
Per i dipendenti pubblici (insegnanti, militari, dipendenti degli enti centrali e locali, Asl e amministrazioni pubbliche in generale) è prevista la reperibilità sette giorni su sette, compresi i giorni non lavorativi, festivi, prefestivi e week-end. Le fasce orarie di reperibilità sono le seguenti: dalle 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18. In questi orari i dipendenti statali devono rimanere presso la residenza indicata nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’Inps.
I dipendenti del settore privato hanno identica reperibilità, quindi sette giorni su sette, ma con diverse fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle ore 19.
In entrambi i casi, sono esclusi dal vincolo di reperibilità i dipendenti che si assentano per i seguenti motivi: malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita, infortuni di lavoro, patologie documentate e identificate le cause di servizio, quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata, gestazione a rischio. Sono esenti anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
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Sanzioni in caso di inosservanza
Nel caso in cui, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata sprovvisto di motivazione, perde il diritto al 100 per cento retribuzione per i primi dieci giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50 per cento. Tuttavia, il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la detrazione dallo stipendio. Tra pubblico e privato non cambia la copertura retributiva che è calcolata in base alla durata della malattia: dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100 per cento; dal decimo mese fino a un anno di assenza la retribuzione sarà del 90 per cento; dal 13mo al 18mo mese la retribuzione sarà pari al 50 per cento.