Importante sentenza sulla discussa questione delle trascrizioni di nozze gay celebrate all’estero: l’annullamento può arrivare solo dal tribunale civile. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che accolto il ricorso di alcune coppie contro l’annullamento disposto dal prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, su indicazione del ministro Angelino Alfano, della trascrizione del loro matrimonio contratto all’estero nel registro dell’Unioni Civili del Comune di Roma. Secondo la prima sezione del Tar il ministero e le prefetture non possono annullare le trascrizioni, accogliendo, con la sentenza, i ricorsi di alcune coppie contro la decisione di Pecoraro del 31 ottobre. L’udienza si era svolta il 12 febbraio e in quell’occasione i giudici amministrativi non avevano deliberato la sospensiva degli atti del prefetto perché ritenevano che non ci fossero i requisiti dell’urgenza. Nel decidere tali controversie, “il giudice amministrativo ha eseguito una ricognizione della normativa comunitaria e nazionale e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, giungendo ad affermare che: l’attuale disciplina nazionale non consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso e, conseguentemente, matrimoni del genere non sono trascrivibili nei registri dello stato civile; tuttavia, l’annullamento di trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, può essere disposto solo dall’Autorità giudiziaria ordinaria; il ministero dell’interno e le prefetture, quindi, non hanno il potere di intervenire direttamente, annullando le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero”.
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