Le multe elevate tramite autovelox devono essere notificate entro 90 giorni dalla violazione: sulla prassi adottata dal comune di Milano di far decorrere i novanta giorni dalla data in cui gli operatori visionano i fotogrammi. Così il Viminale risponde a una nota della prefettura di Milano: “Si riscontra la nota – si legge nella lettera del ministero – di codesta Prefettura con la quale è stata evidenziata la prassi, adottata dal Comune di Milano, di far decorrere i novanta giorni – termine per la contestazione degli illeciti rilevati tramite sistema remoto – non dalla data di commissione degli stessi, bensì da quella in cui gli operatori visionano i fotogrammi e associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo (e obbligato in solido). Al riguardo, ferma restando la competenza esclusiva dell’Organo territoriale in merito alla decisione dei ricorsi, si rappresenta che le perplessità manifestate da codesto Ufficio appaiono condivisibili. Infatti, già a far tempo dalla sentenza n.198 del 10 giugno 1996, depositata il successivo 17 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del I comma dell’articolo 201 del codice della strada, nella formulazione all’epoca vigente, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione “comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in gradi di provvedere alla loro (dei trasgressori o degli obbligati in solido) identificazione”. Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne”.
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