Chi si trova in situazioni economiche difficili può pagare le multe a rate. È quanto prevede l’articolo 202-bis del codice della strada, ma come ricorda ‘Studio Cataldi’ per beneficiare di questa opportunità occorre rispondere a determinati requisiti. Rientrano tra i soggetti che versano in condizione economiche coloro il cui reddito imponibile Irpef risultante dall’ultima dichiarazione non supera 10.628,16 euro. Se il soggetto, però, convive con il coniuge o altri familiari, il reddito rilevante è dato dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo sia da lui sia da tutti gli altri componenti della famiglia.
(Continua a leggere dopo la foto)
{loadposition intext}
Tuttavia, la rateazione non è possibile se si supera il limite di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente. Per rateizzare il pagamento della multa, però, non bisogna tenere in considerazione anche l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria. Il codice della strada circoscrive la ripartizione del pagamento in rate mensili ai casi in cui la sanzione, per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, sia di importo superiore a 200 euro.
Per richiedere la rateazione dell’ammenda occorre rivolgersi al prefetto nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato o da funzionari e agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione, oppure al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco se la violazione cui si riferisce la multa è stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. Il termine massimo per la richiesta è trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, anche se il codice della strada precisa che presentare l’istanza vuol dire rinunciare a fare ricorso al prefetto o al giudice di pace avverso la contestazione. L’autorità cui è presentata l’istanza di rateazione della sanzione può scegliere se adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro novanta giorni dalla presentazione.
Nel caso in cui la richiesta di ripartizione del pagamento venisse rigettata, il soggetto che ha subito la sanzione amministrativa pecuniaria deve provvedere al saldo entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento o dalla comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni che l’autorità ha per provvedere. Se l’istanza dovesse essere accolta, invece, all’interessato vanno comunicate anche le modalità e i tempi della rateazione. In questo caso la ripartizione del pagamento può essere effettuata fino a un massimo dodici rate se l’importo dovuto non supera 2mila euro, e sino a massimo di ventiquattro rate se non va oltre 5mila euro, mentre se supera questa cifra, il massimo è sessanta rate. In ogni caso, ogni rata non può avere un importo inferiore a 100 euro e se non viene pagata la prima o se, successivamente non ne vengono pagate due, il debitore non potrà più beneficiare della rateazione.
Caffeina by ADN Kronos