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Bollette luce e gas, ecco quando è possibile non pagare

 

I conguagli, che noia! Quasi ogni anno, nelle “care” bollette di luce e gas arrivano i tanto odiati conguagli, ossia le fatture con la quali le compagnie energetiche si “mettono in pari” (dal loro punto di vista, ovviamente) per arretrati che ritengono dovuti. Fatta la legge trovato l’inganno, verrebbe da dire, nel senso che c’è un modo per non pagarli. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha stabilito le cadenze periodiche alle quali i fornitori del servizio sono obbligati a effettuare rilevazioni effettive dei consumi degli utenti: per il gas la lettura deve essere effettuata una volta l’anno con consumi annui inferiori a 500 smc (metri cubi standard) e due volte l’anno per consumi tra i 500 e i 5000 smc/annui per i contratti in maggior tutela; per la fornitura in libero mercato, deve essere il contratto a regolamentare la periodicità delle forniture.

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Per l’energia elettrica, la lettura deve essere effettuata almeno una volta al mese in caso di contatore elettronico con rilevamento della lettura a distanza e una volta all’anno in caso di contatore tradizionale. Attenzione quindi ai conguagli furbetti, ma sappiate che in caso di letture dei consumi non effettuate nelle scadenze previste, il credito vantato dal fornitore del servizio si prescrive nel termine di cinque anni, che decorre dal momento in cui il fornitore può (e deve) operare la lettura dei contatori per mezzo dei propri operatori. Si ritiene comunque che il fornitore del servizio sia legittimato a dimostrare di non aver potuto effettuare la lettura periodica per causa ad esso non imputabile, ad esempio perché il contatore non sia risultato accessibile.

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