I volontari che svolgono, in modo spontaneo e gratuito, la loro attività a fini di utilità sociale nell’ambito di progetti promossi da organizzazioni appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, in favore di Comuni o enti locali, sono garantiti dalla copertura assicurativa Inail contro le malattie e gli infortuni sul lavoro se sono percettori di misure di integrazione e sostegno del reddito. Per tale categoria il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione un fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi.
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Sulla home page del portale istituzionale dell’istituto è inserito il contatore che segnala l’importo residuo del fondo messo a disposizione, consentendone l’aggiornamento costante. La copertura assicurativa è garantita nei limiti della disponibilità finanziaria. E’ stato istituito il servizio online per la polizza volontari nell’ambito delle applicazioni “Denuncia di Iscrizione” e “Denuncia di Variazione”, disponibili nel menu “Denunce”.
Ma come bisogna fare richiesta di attivazione della copertura assicurativa? Il beneficiario deve innanzitutto manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito di cui al d.m. del 22 dicembre 2014. Successivamente, i comuni e gli enti locali coinvolti nelle iniziative di volontariato di cui alla misura sperimentale promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere noti i progetti di utilità sociale che hanno in corso con i soggetti promotori operanti sul territorio. Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, il soggetto promotore richiede all’istituto l’attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell’apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro. Tale richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario. Entro tale termine, inoltre, va comunicato all’Inail attraverso l’apposito servizio online disponibile sul sito qualsiasi variazione riguardante i dati già comunicati almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione stessa.
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